Il Decreto Legge n° 14 del 9 marzo 2020 (da non confondersi con il DPCM del 9/3/2020 che ha esteso a tutta Italia le misure inizialmente previste per la sola zona rossa nel DPCM dell’8/3/2020), all’art. 9 prevede che:
“Assistenza a persone e alunni con disabilità
- Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all’articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle azioni previste all’articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.
- Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
Per ora nessuna norma prevede la possibilità dell’istruzione a domicilio tramite docenti della classe.
Scarica qui l’autocertificazione prevista per gli spostamenti dai DPCM dell’8 e 9 marzo 2020.